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Il piano degli Indicatori e dei risultati attesi da allegare al bilancio di previsione, ed al rendiconto, sono previsti dall’art. 18 bis del D.Lgs. n. 118/2011, di seguito riportato.
Lo stesso articolo al comma 4, prevede che l’adozione del piano sia obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione di appositi decreti ministeriali. 
Con Decreto del Ministero dell’interno del 22.12.2015 pubblicato in G.U. n. 300 del 28.12.2015, sono stati approvati i relativi schemi.
Lo stesso decreto stabilisce espressamente che “Gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano il Piano a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019”. 

E’ pertanto a partire dal bilancio di previsione 2017-2019, che questo Ente ha approvato in data 23.12.2016, che tale piano è stato redatto conformemente a tale schema. 

D.LGS. n. 118/2011 art. 18-bis (Indicatori di bilancio)
1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. 
2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale e' parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page). 
3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.
4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, e' definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali e' definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 e' obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo 

Formato Tabellare

 

 

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